Art. 38.

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta

 

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del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, è emanato il regolamento di attuazione della medesima legge.
      2. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 1, si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150.